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Agevolazione Iva 4% e 10%

In particolare, si applica l’aliquota del 4% per la vendita di prodotti finiti relativi alla costruzione dei cosiddetti edifici Tupini (articolo 13 della legge 408/1949), delle costruzioni rurali a destinazione abitativa (inseriti alla voce n. 24 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972). L’aliquota del 10% si applica, invece, per la vendita di prodotti finiti forniti per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 847/1964 (integrato dall’articolo 44 della legge 865/1971), oltre che per la cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 457/1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo (in pratica si escludono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui alla voce n. 127-terdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.


Agevolazione del 50 %

La detrazione Irpef del 50% si applica anche alle spese per la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili e anche se non vengono fatte opere edilizie; i lavori devono, però, essere in linea con la normativa vigente ed il proprietario deve acquisire idonea documentazione.


Agevolazione del 55 %

La legge finanziaria 2008 ha prorogato anche la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2010.


Incentivo Conto Termico

Il Conto Termico è un incentivo erogato con un pagamento diretto da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici). Non è una detrazione fiscale bensì un rimborso in due rate erogate in due anni. Il Conto termico è riservato a Privati che sostituiscono un apparecchio a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa poco efficienti con un nuovo apparecchio a biomassa (legna o pellet), o ad Aziende Agricole che installano un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituiscono un apparecchio a gpl con uno a biomassa ad alta efficienza, in una zona non metanizzata. Tale contributo è entrato in vigore il 02/01/2013 e rientrano nell'incentico i generatori di calore acquistati dopo il 2 Gennaio, conservando tutti i documenti necessari, quali fattura di acquisto, dichiarazione di conformità e fattura di installazione, scontrino d'acquisto delle pellet regolamentare, inoltre è necessario dimostrare la sostituzione del vecchio generatore, far effettuare la manutenzione annuale del prodotto e dello scarico da personale qualificato conservando le fatture. Il Conto Termico NON è comulabile con altri incentivi e dipende dalla potenza del nuovo generatore acquistato e dalla fascia climatica delle città di Installazione.

  



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